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Bi-genitorialità, che pateracchio!

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Grazie ad un regolamento europeo nel nostro Paese la patria potestas si è trasformata in responsabilità genitoriale, in autorité parentale in Francia, una responsabilità/autorità il cui esercizio non si è capito bene come possa essere congruamente esercitato da parte dei genitori

 – Redazione –

Crediamo che molti genitori abbiano iniziato ad interrogarsi su cosa sia la Sindrome da alienazione genitoriale. Ebbene, la sindrome di alienazione genitoriale insorge nei figli quando, a seguito del divorzio dei genitori, essi sono affidati dal tribunale a uno di loro due, quasi sempre alla madre, facendo così venir meno quella che con un brutto neologismo s’inclina a definire bi-genitorialità. È sul “come” andrebbe curata tale sindrome che il discorso si fa più complesso, perché va a toccare discipline e campi d’interesse che sono molto diversi tra loro e non sempre conciliabili, situazioni che innescano spesso problemi non previsti dalla giurisprudenza e domande senza risposta.

A premessa del bislacco modo di procedere della nostra intellighenzia su di un problema così delicato, bisogna evidenziare che, invece di approfondire un argomento, di solito ci innamoriamo delle parole, i cui coniatori pensano di passare alla storia per aver inventato termini inediti che, ovviamente, hanno già il bel corrispettivo nella nostra lingua. Genitorialità e bi-genitorialità potevano essere semplicemente indicate come la capacità e/o volontà di prendersi cura dei figli, e il diritto di questi a mantenere un rapporto funzionale ed affettivo con entrambi i genitori riversando su di essi, in modo indifferenziato, il loro affetto.

business-3219263_1920Tuttavia, per meglio sviscerare l’argomento nel poco spazio a nostra disposizione, bisogna partire dalla sentenza numero 11504 emessa dalla Corte di Cassazione lo scorso 10 maggio, anche a proposito dell’assegno di mantenimento alla moglie divorziata. Secondo tale pronuncia, infatti, se l’inoperosità della moglie non è dovuta ad «… oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro da parte della prima [moglie], ma solo a una sua pigrizia tendenziale, allora alcun mantenimento le è dovuto». Si è arrivati a tale sentenza perché, evidentemente, sia il legislatore, sia la stessa Magistratura, a distanza di cinquant’anni dall’introduzione del divorzio nel nostro Paese, sono dovuti pervenire alla conclusione che le sentenze dei tribunali in merito erano troppo sbilanciate a favore di uno dei due coniugi, ovvero la moglie. Ciò con il radicato convincimento che, tenendoli legati prevalentemente alla madre, i figli minori potessero crescere in modo più equilibrato dal punto di vista emotivo ed esistenziale. Tale atteggiamento giurisprudenziale, in realtà, non soltanto non ha tutelato appieno i diritti dei figli minori di genitori divorziati ma in alcuni casi li ha addirittura danneggiati, in modo particolare ha danneggiato quel diritto alla bi-genitorialità con cui abbiamo iniziato.

Ad essere stati danneggiati per lo passato non sono stati soltanto i diritti dei figli ma anche quelli dei padri perché, come abbiamo prima accennato, in caso di divorzio le sentenze dei tribunali erano smaccatamente sbilanciate verso uno soltanto dei genitori: la madre. Questo atteggiamento, mentale prima che giurisprudenziale, ha comportato molti disastri per la vita dei padri separati perché, secondo un dato Istat del 2012, ogni 1000 matrimoni celebrati in Italia la metà finisce male, stante che 311 si concludono con una separazione e 174 con un divorzio. Come dire che, in caso di divorzio la metà dei padri aveva buone possibilità di finire clochard per una lunga fila di ragioni: affido alla madre della casa, impossibilità da parte dell’ex marito di poter affittare un’altra casa in cui vivere o di contrarre un altro mutuo. Per fortuna la precitata sentenza della Corte di Cassazione ha iniziato a porre un freno a questo strapotere dei diritti della ex moglie nei divorzi giudiziali.

Purtroppo, il maldestro modo di legiferare è già caratteristica degli ordinamenti nazionali, unito ad alcune direttive dell’Unione Europea, inclina a passare da un eccesso all’altro in materia di diritto di famiglia. Infatti, grazie anche al Regolamento Europeo numero 2201 dell’anno 2003, la patria potestas, il fondamento della famiglia nell’antica Roma, si è trasformata in responsabilità genitoriale nel nostro Paese e in autorité parentale in Francia, una responsabilità/autorità il cui esercizio non si è capito bene come possa essere congruamente esercitato da parte dei genitori. Questa indefinitezza è particolarmente grave perché la vita dei figli va diretta, amministrata, controllata e rappresentata con atti che sono veri e propri atti d’imperio da parte dei genitori, dal momento che essi devono decidere “per un altro”, come impone, peraltro, l’articolo 147 del Codice Civile. Questo articolo di legge, infatti, pone in capo ad essi l’obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli. Il rapporto, invece, genitori e figli è stato messo su di un piano sostanzialmente paritetico dalla giurisprudenza vigente.

Ma si possono realmente assolvere tali obblighi di legge nell’ambito di un gruppo sociale dove chi dovrebbe istruire, educare, assistere non può farlo senza l’accettazione od il rifiuto di chi dovrebbe essere istruito, educato ed assistito, tre atti tutto sommato impositivi, nell’ambito di un quotidiano negoziato?

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